Art. 151

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[1]((Al militare raffermato con premio che, durante il corso di una rafferma triennale, diventa fisicamente inabile al servizio militare od all'impiego per il quale ottenne la rafferma spettano tanti trentaseiesimi della indennita' inerente alla rafferma stessa, quanti sono i mesi compiuti di quella rafferma, oltre le indennita' cui avesse acquistato diritto, a senso dell'articolo precedente, per le rafferme compiute.

[2]La stessa quota di indennita' spetta agli eredi del raffermato con premio, morto durante il corso di una rafferma triennale.

[3]Allo specializzato raffermato che, per sopraggiunta inabilita' fisica, cessi dallo speciale servizio per il quale ottenne la rafferma, spettano tanti dodicesimi di premio quanti sono i mesi di servizio prestati dall'inizio della rafferma stessa.

[4]In caso di morte tale aliquota viene corrisposta agli eredi)).3

Gli interventi su questo articolo(1)

Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.

L. 14 ottobre 1940, n. 1539

3

La L. 14 ottobre 1940, n. 1539, ha disposto (con l'art. 7, comma 1) che la presente modifica ha effetto dal 15 novembre 1939.

Testo vigente dal 4 dicembre 1940 al 30 gennaio 1943 · versione 3 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

Spiegazione generata

Un modello riformula il testo della norma. Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:regio.decreto:1938-02-24;329~art151 · fonte su Normattiva