Art. 102Assegno di incollocamento

I titolari di pensione privilegiata o di assegno rinnovabile dalla seconda all'ottava categoria, quando siano incollocati, hanno diritto ad un assegno di incollocamento di L. 204.000 annue. L'assegno di cui sopra e' attribuito, sospeso o revocato secondo le norme concernenti i mutilati e gli invalidi di guerra. 6

Gli interventi su questo articolo(1)

Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.

L. 26 gennaio 1980, n.9

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con decorrenza dal 1 gennaio 1981

La L. 26 gennaio 1980, n.9, ha disposto (con l'art. 18, comma 2) che a decorrere dal 1 gennaio 1981 per i titolari di pensione o di assegno privilegiati ordinari e' soppresso l'assegno di incollocamento di cui all'articolo 102 del decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1973, n. 1092.

Testo vigente dal 15 febbraio 1980, tuttora in vigore · versione 11 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

Spiegazione generata

Un modello riformula il testo della norma. Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1973-12-29;1092~art102 · fonte su Normattiva