Art. 118Disposizioni comuni

Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 9 maggio 1974 al 6 gennaio 1977. Leggi il testo vigente →

In tutti i casi di riunione o di ricongiunzione di servizi, ai fini della liquidazione o della riliquidazione del trattamento di quiescenza spettante sulla base dei servizi riuniti o ricongiunti, non possono essere considerati uno stipendio, una paga o una retribuzione superiori a quelli posti a base della liquidazione del precedente trattamento di quiescenza se non sia trascorso almeno un anno intero nel nuovo rapporto. Il trattamento di quiescenza suddetto non puo', comunque, essere inferiore a quello che sarebbe spettato in relazione al servizio precedente.

Testo vigente dal 9 maggio 1974 al 6 gennaio 1977 · versione 0 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

Spiegazione generata

Un modello riformula il testo della norma. Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1973-12-29;1092~art118 · fonte su Normattiva