Art. 124
ARTICOLO ABROGATO DAL D.L. 31 MAGGIO 2010, N. 78, CONVERTITO, CON MODIFICAZIONI, DALLA L. 30 LUGLIO 2010, N. 122
Testo vigente dal 31 luglio 2010, tuttora in vigore · versione 52 su Normattiva
Apro la norma…
ARTICOLO ABROGATO DAL D.L. 31 MAGGIO 2010, N. 78, CONVERTITO, CON MODIFICAZIONI, DALLA L. 30 LUGLIO 2010, N. 122
Testo vigente dal 31 luglio 2010, tuttora in vigore · versione 52 su Normattiva
Spiegazione
Spiegazione generata
Un modello riformula il testo della norma. Si avvia solo se lo chiedi.
Le massime del Massimario della Corte costituzionale: che cosa la Corte ha detto di questa norma, non soltanto come sono finite le questioni.
Sopravvenienze nel giudizio incidentale - Ius superveniens modificativo e poi abrogativo della norma censurata - Inapplicabilità ratione temporis alla fattispecie oggetto del giudizio a quo.
Nel giudizio incidentale di legittimità costituzionale - sollevato dalla Corte dei conti, sez. giur. reg. Lombardia, giudice unico delle pensioni - avente ad oggetto l'art. 124, primo comma, del d.P.R. n. 1092 del 1973, le sopraggiunte modificazioni della norma censurata, prima trasfusa nell'art. 1861 del d.lgs. n. 66 del 2010, e successivamente abrogata dall'art. 12, comma 12-undecies, del d.l. n. 78 del 2010, come conv., non mutano i termini della questione con riguardo alla disposizione originaria, applicabile ratione temporis alla fattispecie controversa, e con esclusivo riferimento alla violazione del principio di eguaglianza formale enunciato dall'art. 3, primo comma, Cost.
Thema decidendum - Profili proposti dalle parti, ulteriori rispetto a quelli indicati nell'ordinanza di rimessione - Esclusione del loro esame.
Nel giudizio di legittimità costituzionale avente ad oggetto l'art. 124, primo comma, del d.P.R. n. 1092 del 1973, non vanno considerati gli ulteriori profili dedotti dalle parti, costituite nel giudizio incidentale, che adombrano il contrasto della norma oggetto di censure con il principio di uguaglianza sostanziale e con la tutela del diritto al lavoro, poiché essi non sono stati recepiti nell'ordinanza di rimessione, che segna i limiti dello scrutinio demandato alla Corte costituzionale.
Rilevanza della questione incidentale - Ricostruzione puntuale delle allegazioni e delle eccezioni presentate nel giudizio a quo - Motivazione non implausibile del rimettente - Ammissibilità della questione - Rigetto di eccezione preliminare.
urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1973-12-29;1092~art124 · fonte su Normattiva
Non è accolta l'eccezione d'inammissibilità proposta dall'INPS, per difetto di rilevanza, nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 124, primo comma, del d.P.R. n. 1092 del 1973. Alla stregua delle allegazioni e delle eccezioni formulate dalle parti e puntualmente ricostruite dal rimettente, l'INPS non dimostra di avere ritualmente formulato, nel giudizio a quo, l'eccezione di prescrizione e di averne avvalorato, nel necessario contraddittorio delle parti, il carattere dirimente per la definizione del giudizio principale, cosicché non si può ritenere implausibile la motivazione sul punto di rilevanza.
Rilevanza della questione incidentale - Controllo della Corte sui presupposti processuali del giudizio a quo - Impossibilità, in presenza di motivazione non implausibile, di discostarsi dalla valutazione del rimettente - Rigetto di eccezione preliminare.
Non è accolta l'eccezione d'inammissibilità, proposta dall'INPS per difetto di integrità del contraddittorio, nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 124, primo comma, del d.P.R. n. 1092 del 1973. Il rimettente, nel farsi carico della questione pregiudiziale prospettata dall'istituto - secondo cui con la riforma della pronuncia, in sede di gravame, del giudice di prime cure, era passata in giudicato la dichiarazione di difetto di legittimazione del Ministero della difesa, con conseguente assenza, nel giudizio a quo, del contraddittore necessario - ha utilizzato argomentazioni che superano la verifica esterna riservata alla Corte costituzionale, sostenendo che la riforma della sentenza di primo grado ha travolto anche la declaratoria di carenza di legittimazione passiva del Ministero della difesa, con la necessità di riesaminare il merito della controversia, che non potrebbe perciò ritenersi definita con il crisma del giudicato. La verifica esterna riservata alla Corte costituzionale con riguardo ai presupposti processuali che condizionano la valida instaurazione del giudizio principale è meramente strumentale al riscontro della rilevanza della questione di costituzionalità, e si arresta se il giudice rimettente ha offerto una motivazione non implausibile in ordine alla sussistenza delle condizioni dell'azione. ( Precedenti citati: sentenze n. 53 del 2017 e n. 241 del 2008 ).
Interpretazione della norma censurata - Interpretazione secundum constitutionem - Esclusione, da parte del rimettente, a favore dell'opposta interpretazione, avallata dall'organo di nomofilachia contabile, assurta a rango di diritto vivente - Ammissibilità della questione - Rigetto di eccezione preliminare.
Non sono accolte le eccezioni di inammissibilità formulate dall'Avvocatura dello Stato - per richiesto improprio avallo dell'interpretazione costituzionale prescelta e omessa sperimentazione di interpretazione costituzionalmente orientata - della questione di legittimità costituzionale dell'art. 124, primo comma, del d.P.R. n. 1092 del 1973. Nell'àmbito di una circostanziata disamina del quadro normativo e giurisprudenziale di riferimento, il rimettente segue una linea interpretativa, fatta propria dall'organo della nomofilachia contabile, su cui si è attestata, con orientamento consolidato, anche la giurisprudenza successiva. Il giudice a quo, libero di privilegiare una diversa lettura del dato normativo, ben può scegliere di uniformarsi a un'interpretazione che assurge oramai al rango di diritto vivente e richiederne, su tale presupposto, il controllo di compatibilità con i precetti costituzionali. ( Precedente citato: sentenza n. 259 del 2017 ).
Previdenza - Trattamento di quiescenza dei pubblici dipendenti - Dipendenti militari - Computo del servizio utile, comprensivo della maggiorazione legata a particolari servizi prestati - Esclusione, per i militari cessati dal servizio senza avere acquisito il diritto a pensione - Denunciata disparità di trattamento rispetto ai militari che hanno maturato tale diritto - Apprezzamento discrezionale del legislatore - Contemperamento non irragionevole - Non fondatezza della questione.
È dichiarata non fondata la questione di legittimità costituzionale - sollevata dalla Corte dei conti, sez. giur. reg. Lombardia, giudice unico delle pensioni, in riferimento all'art. 3 Cost. - dell'art. 124, primo comma, del d.P.R. n. 1092 del 1973, nella parte in cui disciplina la posizione assicurativa presso l'INPS del dipendente civile o del militare che cessi dal servizio senza aver acquistato il diritto a pensione per mancanza della necessaria anzianità di servizio, correlandola al servizio effettivo e non a quello utile. Al contrario di quanto sostenuto dal giudice a quo, la scelta di limitare la concessione del beneficio del servizio utile - trattamento di favore preordinato a garantire una particolare tutela per la gravosità e i rischi del servizio prestato - solo ai militari e ai dipendenti civili che cessino dal servizio dopo avere acquistato il diritto alla pensione, è rimessa all'apprezzamento discrezionale del legislatore, che ne delimita i rigorosi presupposti oggettivi e soggettivi, in armonia con i princìpi di eguaglianza e ragionevolezza. Per i lavoratori che non abbiano raggiunto l'anzianità utile al conseguimento della pensione, il legislatore appresta la speciale tutela della costituzione di una posizione assicurativa presso l'INPS, secondo le regole dell'assicurazione generale obbligatoria. La disciplina censurata, collocata in un orizzonte sistematico di più ampio respiro - entro il quale il conseguimento del diritto alla pensione rappresenta non un dato accidentale ed estrinseco, ma un tratto distintivo di rilievo cruciale - non determina sperequazioni arbitrarie, ma rispecchia un bilanciamento tra contrapposti interessi, che tiene conto della diversità delle situazioni comparate e non travalica i limiti della ragionevolezza e della proporzionalità. ( Precedente citato: sentenza n. 113 del 2001 ).
Questione di legittimità costituzionale - Termini normativi - Correzione della indicazione effettuata dal rimettente.
In virtù di quanto emerge chiaramente dall'ordinanza di rimessione, è suscettibile di essere rettificata - sì da non precludere l'esame della questione - l'imprecisa indicazione, da parte del giudice 'a quo', della norma portata al vaglio della Corte, nel senso che oggetto della censura di incostituzionalità è non già l'ultimo comma dell'art. 124 del d.P.R. n. 1092 del 1973 bensì il quinto comma della medesima disposizione.
Pensioni - Dipendenti dello stato - Dipendenti con posizione assicurativa presso l'inps - Periodi di studi universitari ammessi a riscatto a fini pensionistici - Valutabilità a condizione della effettiva prestazione di lavoro subordinato - Assenza di qualsivoglia giustificazione di tale condizione limitativa - Illegittimita' costituzionale 'in parte qua'.
E' costituzionalmente illegittimo il combinato disposto degli artt. 124, quinto comma, del d.P.R. 29 dicembre 1973, n. 1092 e 40 della legge 22 novembre 1962, n. 1646, nella parte in cui - per i periodi di studi che siano stati oggetto di riscatto ai sensi e per gli effetti dell'art. 13 del citato d.P.R. 29 dicembre 1973, n. 1092 - subordinano la costituzione della posizione assicurativa nella assicurazione obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti, alla condizione che, per gli stessi periodi, "vi sia stata effettiva prestazione di lavoro subordinato". Tale preclusione, infatti, non è sorretta da alcuna giustificazione ed appare disarmonica rispetto all'istituto del riscatto per i dipendenti statali, come si è venuto configurando nell'art. 13 citato, al termine di un lungo processo normativo preordinato a garantire alla preparazione professionale "ogni migliore considerazione ai fini di quiescenza". E questo non solo per incentivare l'accesso nella pubblica amministrazione di personale idoneo per preparazione e cultura, ma anche al fine di evitare la penalizzazione dei lavoratori che abbiano dovuto ritardare l'inizio della loro attività onde acquisire il titolo necessario per essere ammessi all'impiego. - Sull'istituto del riscatto per i dipendenti statali v. il richiamo alle sentenze n. 52/2000 e n. 112/1996.
Riguarda ancheart. 40 legge 1646/1962
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