Art. 165 — Commissioni mediche ospedaliere
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Il giudizio sanitario sulle cause e sull'entita' delle menomazioni dell'integrita' fisica del dipendente ovvero sulle cause della sua morte e' espresso dalle commissioni mediche ospedaliere istituite:
- a)presso gli ospedali militari principali o secondari dei comandi militari territoriali di regione;
- b)presso gli ospedali militari marittimi e le infermerie autonome militari marittime;
- c)presso gli istituti medico legali dell'Aeronautica militare. Ciascuna commissione medica ospedaliera e' composta da almeno tre ufficiali medici, compreso il presidente. La commissione e' presieduta dal direttore dell'ospedale, dell'infermeria o dell'istituto medico presso cui e' costituita oppure da un ufficiale medico superiore delegato dal direttore. La commissione medica ospedaliera, allorche' si pronuncia in relazione ad istanze di militari dei Corpi di polizia, e' integrata da un ufficiale medico del corpo di appartenenza del militare, con voto consultivo; per i funzionari di pubblica sicurezza interviene un ufficiale del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza. Nel caso in cui gli accertamenti riguardino particolari infermita' o lesioni, il presidente puo' chiamare a far parte della commissione, di volta in volta e per singoli casi, un medico specialista con voto consultivo.
Testo vigente dal 9 maggio 1974 al 10 dicembre 1994 · versione 0 su Normattiva