Art. 178 — Pareri del Ministero della sanita' e del collegio medico legale
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L'amministrazione centrale, acquisito il parere del comitato per le pensioni privilegiate ordinarie, qualora non condivida detto parere puo' sentire l'ufficio medico legale presso il Ministero della sanita'; per il personale militare, per i dipendenti civili del Ministero della difesa e per i funzionari di pubblica sicurezza puo' essere sentito il collegio medico legale presso il Ministero della difesa. Gli organi indicati nel comma precedente sono sentiti dall'amministrazione centrale anche nei casi in cui questa non condivida il giudizio sulla classificazione delle infermita' o delle lesioni, espresso dalla commissione medica ospedaliera.
Testo vigente dal 9 maggio 1974 al 22 gennaio 2002 · versione 0 su Normattiva