Art. 152
[1](art. 91 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 1952, n. 656)
[2]Il godimento della pensione decorre dal giorno in cui viene a cessare il rapporto di servizio. Le pensioni per le vedove e gli orfani decorrono dal giorno successivo a quello della morte dell'iscritto o della vedova.
Testo vigente dal 20 febbraio 1968, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva