Art. 22 — Servizio prestato nei reparti di correzione o negli stabilimenti militari di pena
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Il servizio del personale militare addetto ai reparti di correzione o agli stabilimenti militari di pena si computa con l'aumento di un quinto. 35
Gli interventi su questo articolo(1)
Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.
D. L.gs. 30 aprile 1997, n.165
35Il D. L.gs. 30 aprile 1997, n.165, ha disposto (con l'art. 5, comma 1) che dalla data di entrata in vigore del presente decreto, gli aumenti del periodo di servizio di cui agli articoli 19, 20, 21 e 22, del decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1973, n. 1092, e successive modificazioni ed integrazioni, computabili ai fini pensionistici, non possono eccedere complessivamente i cinque anni.
Testo vigente dal 2 luglio 1997 al 9 ottobre 2010 · versione 44 su Normattiva