Art. 233Pensione privilegiata di riversibilita' Morte del pensionato

La disposizione contenuta nell'articolo precedente si applica anche in caso di morte del titolare di trattamento privilegiato diretto, quando la morte si sia verificata in conseguenza della medesima infermita' o lesione che aveva dato diritto a tale trattamento. In caso di morte del titolare del trattamento privilegiato diretto, che sia dovuta ad altre cause, il trattamento privilegiato di riversibilita' spettante ai familiari di cui all'art. 229 e' liquidato applicando le percentuali stabilite dall'art. 230, al trattamento privilegiato diretto in godimento. Ai soli effetti indicati nel comma precedente, anche il dante causa che sia titolare del trattamento previsto dall'art. 226 si considera, alla data della morte, in godimento del trattamento costituito dalla sola pensione, liquidata con il criterio stabilito dall'art. 227

Testo vigente dal 9 maggio 1974, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva

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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1973-12-29;1092~art233 · fonte su Normattiva