Art. 239Ricongiunzione di servizi resi alle ferrovie dello Stato e ad enti pubblici

La ricongiunzione dei servizi resi all'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato e ad enti pubblici e' disciplinata dalle disposizioni della parte I, titolo VII, del presente testo unico. Agli effetti della ricongiunzione, il servizio ferroviario e' equiparato al servizio statale.

Testo vigente dal 9 maggio 1974, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva

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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1973-12-29;1092~art239 · fonte su Normattiva