Art. 242 — Cumulo di pensioni e stipendi
Le disposizioni della parte I, titolo IX, del presente testo unico, concernenti il cumulo di pensioni e stipendi, si applicano anche al personale ferroviario quando uno di tali trattamenti sia a carico del Fondo pensioni ovvero del bilancio dell'amministrazione ferroviaria.
Testo vigente dal 9 maggio 1974, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva