Art. 253
Norme sulla competenza degli uffici periferici
Le disposizioni dell'art. 154, relative alla competenza degli uffici periferici a provvedere al collocamento a riposo del personale per raggiungimento del limite di eta' e a liquidare il trattamento normale diretto nonche' le altre disposizioni che attribuiscono agli stessi uffici la competenza ad adottare provvedimenti definitivi si applicano a decorrere dal 1 gennaio 1976. Si applicano a decorrere dalla stessa data le disposizioni della parte terza che stabiliscono nuove competenze ad adottare provvedimenti definitivi nei confronti del personale dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato.
Testo vigente dal 9 maggio 1974, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva