Art. 265Benefici previsti dalla legge 25 febbraio 1971, n. 95

Nei casi in cui, alla data di entrata in vigore del presente testo unico, non siano stati ancora attribuiti i benefici previsti dalla legge 25 febbraio 1971, n. 95, a favore degli invalidi per servizio e dei loro congiunti, si osservano le disposizioni degli articoli 20, 21, 22 e 23 della legge stessa.

Testo vigente dal 9 maggio 1974, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva

Spiegazione

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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1973-12-29;1092~art265 · fonte su Normattiva