Art. 14

[1]Grandi invalidi di guerra

[2]Ai titolari di pensione o di assegno temporaneo di guerra per lesioni o infermita' ascritte alla 1ª categoria, con o senza segno di superinvalidita', e' attribuita la qualifica di grandi invalidi di guerra.12

Gli interventi su questo articolo(1)

Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.

L 23 dicembre 1998, n.448

12

La L 23 dicembre 1998, n.448 ha disposto (con l'art.38 comma 5) che:" I grandi invalidi di guerra di cui all'articolo 14 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1978, n. 915, ed i soggetti ad essi equiparati sono considerati persone handicappate in situazione grave ai sensi e per gli effetti dell'articolo 3 della legge 5 febbraio 1992, n. 104, e non sono assoggettati agli accertamenti sanitari previsti dall'articolo 4 della citata legge. La situazione di gravita' e' attestata dalla documentazione rilasciata agli interessati dai Ministeri competenti al momento della concessione dei benefici pensionistici."

Testo vigente dal 1 gennaio 1999, tuttora in vigore · versione 15 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

Spiegazione generata

Un modello riformula il testo della norma. Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1978-12-23;915~art14 · fonte su Normattiva