Art. 272Orfani di dipendente o di pensionato deceduto anteriormente al 1 gennaio 1958

E' riconosciuto diritto a pensione agli orfani maggiorenni del dipendente o del pensionato deceduto anteriormente al 1 gennaio 1958, che siano stati conviventi a carico dello stesso all'atto del suo decesso e che alla data suddetta fossero inabili al lavoro proficuo e nullatenenti, anche se le condizioni di inabilita' al lavoro e di nullatenenza non sussistevano alla data di morte del dipendente o del pensionato. La pensione spettante in applicazione del comma precedente decorre dal primo giorno del mese successivo a quello di presentazione della domanda.

Testo vigente dal 9 maggio 1974, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva

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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1973-12-29;1092~art272 · fonte su Normattiva