Art. 47Personale scolastico

Il trattamento di quiescenza spettante al personale incaricato delle scuole e degli istituti di istruzione secondaria, professionale o artistica, che abbia prestato servizi senza trattamento di cattedra e per meno di diciotto ore settimanali, e commisurato a tanti diciottesimi della misura intera quanti risultano dalla media aritmetica dell'orario settimanale di ciascun anno di servizio.

Testo vigente dal 9 maggio 1974, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

Spiegazione generata

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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1973-12-29;1092~art47 · fonte su Normattiva