Art. 48Dipendenti civili affetti da tubercolosi

Il dipendente civile, titolare di pensione di guerra per infermita' tubercolare, che cessa dal servizio a causa di detta infermita', dichiarata contagiosa, ha diritto alla pensione normale se ha maturato un'anzianita' di almeno sette anni risultante dalla somma del servizio effettivo e degli aumenti per campagne di guerra. Al dipendente che si trovi nelle condizioni di cui al comma precedente spetta un aumento del servizio prestato, sino al massimo di cinque anni e non oltre il raggiungimento di venti anni di servizio effettivo. Ai fini del raggiungimento di tale limite, non si tiene conto degli eventuali periodi di studio e degli altri periodi previsti dall'art. 13, riscattati dall'interessato.

Testo vigente dal 9 maggio 1974, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva

Spiegazione

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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1973-12-29;1092~art48 · fonte su Normattiva