Art. 1841 c.o.m. — Cessazione dal servizio per infermita' non dipendente da causa di servizio
Il personale militare ((che)) cessa dal servizio permanente per infermita' non dipendente da causa di servizio ((ha diritto alla pensione normale)) al raggiungimento dell'anzianita' contributiva di cui all'articolo 52, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1973, n. 1092. Al personale militare compete la pensione di inabilita' alle condizioni stabilite dall'articolo 2, comma 12, della legge 8 agosto 1995, n. 335.
Testo vigente dal 27 marzo 2012, tuttora in vigore · versione 9 su Normattiva