Art. 78 — Ricovero in ospedali psichiatrici
In caso di ricovero in ospedali psichiatrici di titolari di trattamento privilegiato che siano assistiti dall'Opera nazionale per gli invalidi di guerra, si applicano le disposizioni concernenti i pensionati di guerra.
Testo vigente dal 9 maggio 1974, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva