Art. 228Casi particolari

In caso di ricovero in ospedali psichiatrici di titolari di pensione privilegiata che siano assistiti dall'Opera nazionale per gli invalidi di guerra, si applicano le disposizioni concernenti i pensionati di guerra. Nei casi di invalidita' o di morte per fatti di servizio prestato in territori esteri, gli aventi diritto alla pensione privilegiata diretta o di riversibilita' possono avvalersi della facolta' prevista dall'art. 79.

Testo vigente dal 9 maggio 1974, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva

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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1973-12-29;1092~art228 · fonte su Normattiva