titolo II — SERVIZI COMPUTABILI
- Art. 212 — Servizi resi alle ferrovie dello Stato con iscrizione al Fondo pensioni
- Art. 213 — Servizi resi alle ferrovie dello Stato senza iscrizione al Fondo pensioni
- Art. 214 — Servizi resi ad enti diversi
- Art. 215 — Servizio di ruolo reso allo Stato ed altri servizi computabili ai fini del trattamento di quiescenza a carico dello Stato
- Art. 216 — Servizi computabili a domanda
- Art. 217 — Aumenti di valutazione del servizio ferroviario e di altri servizi
- Art. 218 — Disposizioni comuni