Art. 31
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[2]Il complesso delle vacanze organiche che si verificano nei singoli ruoli e gradi di ciascun corpo, per le cause di cui alle lettere a), b) e c) del precedente art. 30, deve annualmente raggiungere, in ciascun ruolo e grado del rispettivo corpo, il numero stabilito dalle tabelle nn. 9 a 15 annesse al presente testo unico.
[3]Le vacanze derivanti dal collocamento in aspettativa, in disponibilita', o fuori quadro di cui alle lettere d), e) ed f) del precedente art. 30 danno luogo a promozioni in eccedenza a quelle previste nelle tabelle su indicate. Pero' quando l'ufficiale cessa da dette posizioni la eventuale eccedenza e' eliminata mediante la prima vacanza nel grado, restando corrispondentemente ridotto il numero delle vacanze necessarie stabilite dalle precitate tabelle.
Testo vigente dal 10 agosto 1936 al 4 marzo 1942 · versione 0 su Normattiva