Art. 31
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[2]Il complesso delle vacanze organiche che si verificano nei singoli ruoli e gradi di ciascun corpo, per le cause di cui alle lettere a), b) e c) del precedente art. 30, deve annualmente raggiungere, in ciascun ruolo e grado del rispettivo corpo, il numero stabilito dalle tabelle nn. 9 a 15 annesse al presente testo unico. 12
[3]Le vacanze derivanti dal collocamento in aspettativa, in disponibilita', o fuori quadro di cui alle lettere d), e) ed f) del precedente art. 30 danno luogo a promozioni in eccedenza a quelle previste nelle tabelle su indicate. Pero' quando l'ufficiale cessa da dette posizioni la eventuale eccedenza e' eliminata mediante la prima vacanza nel grado, restando corrispondentemente ridotto il numero delle vacanze necessarie stabilite dalle precitate tabelle.
Gli interventi su questo articolo(1)
Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.
L. 16 dicembre 1941, n. 1614
12La L. 16 dicembre 1941, n. 1614, ha disposto (con l'articolo unico, comma 1) che "Per tutta la durata dell'attuale guerra e fino a sei mesi dopo la cessazione dello stato di guerra e' sospesa l'applicazione del 1° comma dell'art. 31 del testo unico delle disposizioni legislative sull'avanzamento degli ufficiali dei Corpi militari della Regia marina, approvato con R. decreto 1° agosto 1936-XIV, n. 1493".
Testo vigente dal 4 marzo 1942 al 15 dicembre 1946 · versione 12 su Normattiva