Art. 31

Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 15 dicembre 1946 al 22 dicembre 1955. Leggi il testo vigente →

[1](Art. 18, 1° comma, legge 6 giugno 1935, n. 1404 modificato art. 3 del R. decreto-legge 6 gennaio 1936, n. 388 convertito nella legge 2 giugno 1936, n. 1258 ed art. 4 dello stesso Regio decreto-legge).

[2]Il complesso delle vacanze organiche che si verificano nei singoli ruoli e gradi di ciascun corpo, per le cause di cui alle lettere a), b) e c) del precedente art. 30, deve annualmente raggiungere, in ciascun ruolo e grado del rispettivo corpo, il numero stabilito dalle tabelle nn. 9 a 15 annesse al presente testo unico. 1217

[3]Le vacanze derivanti dal collocamento in aspettativa, in disponibilita', o fuori quadro di cui alle lettere d), e) ed f) del precedente art. 30 danno luogo a promozioni in eccedenza a quelle previste nelle tabelle su indicate. Pero' quando l'ufficiale cessa da dette posizioni la eventuale eccedenza e' eliminata mediante la prima vacanza nel grado, restando corrispondentemente ridotto il numero delle vacanze necessarie stabilite dalle precitate tabelle.

Gli interventi su questo articolo(2)

Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.

L. 16 dicembre 1941, n. 1614

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La L. 16 dicembre 1941, n. 1614, ha disposto (con l'articolo unico, comma 1) che "Per tutta la durata dell'attuale guerra e fino a sei mesi dopo la cessazione dello stato di guerra e' sospesa l'applicazione del 1° comma dell'art. 31 del testo unico delle disposizioni legislative sull'avanzamento degli ufficiali dei Corpi militari della Regia marina, approvato con R. decreto 1° agosto 1936-XIV, n. 1493".

D.Lgs. del Capo Provvisorio dello Stato 16 ottobre 1946, n. 393

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Il D.Lgs. del Capo Provvisorio dello Stato 16 ottobre 1946, n. 393, nel modificare l'art. 1, comma 1 della L. 16 dicembre 1941, n. 1614, ha conseguentemente disposto (con l'art. 1, comma 1) che "L'efficacia della legge 16 dicembre 1941, n. 1614, concernente sospensione, per tutta la durata della attuale guerra e sino a sei mesi dopo la cessazione dello stato di guerra, dell'applicazione dell'art. 31, 1° comma, del testo unico approvato con regio decreto 1° agosto 1936, n. 1493, e' prorogata sino al 31 dicembre dell'anno in cui, a termini dell'art. 2 del regio decreto-legge 2 marzo 1944, n. 82, saranno stabiliti i nuovi organici degli ufficiali dei Corpi militari della Marina". Ha inoltre disposto (con l'art. 2, comma 1) che la presente modifica ha effetto dal 16 ottobre 1946.

Testo vigente dal 15 dicembre 1946 al 22 dicembre 1955 · versione 17 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

Spiegazione generata

Un modello riformula il testo della norma. Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:regio.decreto:1936-08-01;1493~art31 · fonte su Normattiva