Art. 105

[1]Il Ministro per i lavori pubblici, qualora accerti che soci abbiano compiuto o tentato di compiere speculazione sugli alloggi sociali, puo', fino alla stipulazione del contratto di mutuo edilizio individuale, e, previa contestazione dell'addebito, decretare la decadenza dalla prenotazione o dall'assegnazione.

[2]Il provvedimento ministeriale non e' soggetto ad alcun ricorso od azione, costituisco titolo esecutivo ai sensi dell'art. 554, n. 2, del Codice di procedura civile e vi si puo' dare esecuzione senza che occorra l'apposizione della formula esecutiva di cui ai successivi articoli 555, 556 e 557 e senza le formalita' di cui agli articoli 741 e seguenti del Codice stesso.

[3]Le norme di cui al presente articolo sono analogamente applicabili alle cooperative mutuatarie dell'Amministrazione delle ferrovie dello Stato ed in tal caso i provvedimenti rientrano nella competenza del Ministro per le comunicazioni.

Testo vigente dal 5 agosto 1938, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

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urn:nir:stato:regio.decreto:1938-04-28;1165~art105 · fonte su Normattiva