Art. 149

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Le cooperative a contributo erariale, oltre le agevolazioni previste dall'art. 147 e dall'art. 154, godono delle altre seguenti:

  • a)i contratti di assegnazione e di mutuo edilizio individuale ai soci nonche' di riscatto, delle case costruite con contributo erariale, in qualunque tempo vengano stipulati, sono esenti da bollo o soggetti a tassa fissa minima di registro ed ipotecaria. Per la voltura catastale e' dovuta parimenti tassa fissa di lire 3 oltre il diritto spettante al personale degli uffici distrettuali delle imposte dirette. Ai conservatori delle ipoteche spettano gli emolumenti;
  • b)le agevolazioni tributarie in tema di tasse di bollo, registro, ipotecarie, di voltura catastale, si applicano oltre che alle cooperative, alle loro sezioni autonome, per un ventennio dalla costituzione delle prime; ma per i contratti di mutuo edilizio individuale e per quelli di riscatto tali agevolazioni permangono anche dopo il ventennio e fino al termine dell'ammortamento;
  • c)in sede di contratto di mutuo edilizio individuale e' da pagarsi una sola tassa fissa ipotecaria per ogni stipulazione, qualunque sia il numero dei soci, dei mutui, delle iscrizioni e trascrizioni.

Testo vigente dal 5 agosto 1938 al 20 agosto 1942 · versione 0 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

Spiegazione generata

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urn:nir:stato:regio.decreto:1938-04-28;1165~art149 · fonte su Normattiva