Art. 198
[1]Le cooperative facenti capo all'Ente edilizio godono le agevolazioni tributarie nei limiti e con le condizioni richieste per le cooperative a proprieta' individuale tra impiegati e pensionati dello Stato e mutuatarie della Cassa depositi e prestiti.
[2]Tutti gli atti e contratti fra Ente e cooperative e fra Ente, cooperativo e soci, relativamente ai mutui ed agli alloggi sociali, possono essere stipulati in forma pubblica amministrativa come previsto nei tre ultimi commi dell'art. 151 verso il corrispettivo di centesimi dieci per ogni cento lire, da devolversi all'Ente. La tassa fissa di registrazione, iscrizione, trascrizione, annotazione e cancellazione di ipoteche in dipendenza dei mutui, gravera' sulle cooperative ed alle rinnovazioni ipotecarie alla scadenza del trentennio provvederanno d'ufficio i Conservatori delle ipoteche, gratuitamente. 13
Gli interventi su questo articolo(1)
Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.
L. 2 luglio 1949, n. 408
13La L. 2 luglio 1949, n. 408 ha disposto (con l'art. 8, comma 4) che il presente articolo riprende vigore.
Testo vigente dal 18 luglio 1949, tuttora in vigore · versione 13 su Normattiva