Art. 159

[1]La esenzione dalla imposta e dalle sovraimposte provinciali e comunali sui fabbricati, anche se trattisi di sopraelevazione, e' concessa, per la durata di 25 anni, alle case popolari costruite dopo il 5 luglio 1919 da societa' od enti senza contributo dello Stato, anche se comprendano uffici e negozi.

[2]Tale esenzione decorre dal giorno in cui sia riconosciuta l'abitabilita' ed e' estesa ai locali di carattere educativo, bagni, asili per lattanti e case di bambini, doposcuola, biblioteche popolari, sale di riunione e di lettura nonche' ai locali adibiti a pubblici esercizi per provvedere ai bisogni degli inquilini, eccettuati quelli esclusivamente destinati a spaccio di bevande alcooliche e purche' il reddito effettivo o presunto di tali locali non sia superiore ad un quarto del reddito dell'intero fabbricato; in caso diverso l'esenzione rimane limitata alla sola porzione destinata ad affitto per uso di abitazione.

[3]La suddetta esenzione spetta altresi' alle case popolari costruite da industriali, da proprietari o conduttori di terre e date in affitto ai propri dipendenti, impiegati, operai, coltivatori ovvero ad essi vendute, anche se in ammortamento semplice od assicurativo, in quanto abbiano, per ogni alloggio, una composizione non superiore a quella indicata sotto la lettera a) dell'art. 48.

[4]Godono della esenzione stessa anche le case di abitazione costruite da contadini ed altri lavoratori agricoli, da operai ed artigiani, nel territorio di comuni non capoluoghi di provincia, sempreche' la loro consistenza non ecceda quella indicata nel precedente comma.

Testo vigente dal 5 agosto 1938, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva

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urn:nir:stato:regio.decreto:1938-04-28;1165~art159 · fonte su Normattiva