Art. 160
[1]E' concessa l'esenzione per la durata di anni 30 alle costruzioni eseguite da comuni con popolazione accentrata superiore ai 10 mila abitanti, fra il 5 luglio 1919 ed il 31 dicembre 1926, senza contributo dello Stato, direttamente od a mezzo di istituti autonomi per case popolari.
[2]E' concessa altresi' la suddetta esenzione, per il periodo di 25 anni, ai fabbricati costruiti od acquistati da comuni e da istituti autonomi per le case popolari ed economiche, che non abbiano potuto fruire dei benefici di esenzione dalla imposta e sovrimposte concessi anteriormente al 24 gennaio 1928, anche se i fabbricati siano gia' Stati sottoposti ad accertamenti ai fini della imposta; ma in ogni caso non e' ammesso rimborso di cio' che fu pagato.
Testo vigente dal 5 agosto 1938, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva