Art. 250

[1]Per gli alloggi a proprieta' individuale costruiti da societa' cooperative fruenti di contributo erariale, qualora i mutui all'uopo contratti vengano convertiti con riduzione dell'interesse il beneficio della riduzione stessa spetta ai singoli assegnatati.

[2]La quota d'interesse a carico degli assegnatari non puo' pero' essere inferiore all'uno per cento; il maggiore beneficio che risulti eventualmente dalla conversione di mutui, di cui al precedente comma sara' computato a diminuzione del contributo erariale.

Testo vigente dal 5 agosto 1938, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva

Spiegazione

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urn:nir:stato:regio.decreto:1938-04-28;1165~art250 · fonte su Normattiva