Art. 164
Nelle province dove non e' ancora compiuto il nuovo catasto secondo la legge 1° marzo 1886, n. 3682, i fabbricati rurali costruiti dal 1° gennaio 1903 in avanti sono esenti dalla imposta a termini dell'art. 15 della legge stessa.
Testo vigente dal 5 agosto 1938, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva