Art. 169
[1]La tassa di registro sui contratti di appalto per costruzioni, ampliamento o restauro di case e di altri fabbricati ad uso di abitazione, e' ridotta alla meta' della misura normale col minimo di lire dieci e, trattandosi di contratti per scrittura privata, la riduzione ha luogo solo quando la registrazione ed il pagamento della tassa segnano nei termini di legge.
[2]La riduzione alla misura di favore non e' ammessa per le scritture private senza data o con la data in qualunque modo alterata.
Testo vigente dal 5 agosto 1938, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva