Art. 193
[1]Tutti i contratti di assicurazione contro i danni dell'incendio, del fulmine e dello scoppio del gas stipulati dalle cooperative, devono contenere la clausola che, in caso di sinistro, le somme accertate e liquidate saranno pagate alla cooperativa interessata, dopo il nulla osta della Cassa depositi e prestiti, da promuoversi a cura dell'Ente edilizio.
[2]Tale clausola sara' inclusa, dagli enti assicuratori, nei contratti gia' stipulati, a semplice richiesta delle cooperative.
Testo vigente dal 5 agosto 1938, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva