Art. 174

[1]Lo Stato contribuisce nel pagamento degli interessi in misura del 3 per cento sui mutui per acquisto o costruzione di case popolari od economiche da contrarsi da cooperative costituito esclusivamente fra mutilati ed invalidi di guerra.

[2]E' autorizzato all'uopo sul bilancio del Ministero dei lavori pubblici lo stanziamento di annue L. 5 milioni, per cinquanta anni, a cominciare dall'esercizio finanziario 1925-26. Le somme non erogate in ciascun esercizio sono conservate in aumento sugli esercizi finanziari successivi.

[3]Nel pagamento degli interessi sui mutui contribuiscono anche per la durata del periodo di ammortamento, l'Opera nazionale per la protezione e l'assistenza degli invalidi di guerra, nonche' l'Opera nazionale per i combattenti nella misura rispettivamente del 0,60 e del 0,30 per cento all'anno.

Testo vigente dal 5 agosto 1938, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva

Spiegazione

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urn:nir:stato:regio.decreto:1938-04-28;1165~art174 · fonte su Normattiva