Art. 210
[1]Determinata la divisione di una cooperativa ai termini dell'art. 209 le questioni che sorgono sulla ripartizione delle attivita' o passivita' o sul modo di utilizzare o custodire elementi comuni indivisibili, compresi fra essi i documenti, saranno decise dalla Commissione di vigilanza sulla edilizia popolare ed economica.
[2]La predetta disposizione non si applica ai giardini o cortili comuni a piu' edifici appartenenti a cooperative derivate da unica originaria cooperativa, dovendo per tali aree osservarsi sempre la norma dell'art. 214.
Testo vigente dal 5 agosto 1938, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva