Art. 216

[1]La facolta' di sopraelevare puo' essere esercitata dal proprietario dell'ultimo piano purche' questi abbia anche la proprieta' della terrazza sovrastante, ovvero quando l'edificio sia coperto da tetto, e purche' ottenga preventivamente il consenso insindacabile del Ministero dei lavori pubblici e della Cassa depositi o prestiti.

[2]Non occorre all'uopo il previo consenso dei proprietari dei piani sottostanti, i quali, pero', hanno facolta' di opporsi presso il Ministero dei lavori pubblici alla sopraelevazione se provino che dalla medesima possa derivare danno al loro alloggio. La stessa facolta' di opposizione compete ai proprietari dei fabbricati vicini appartenenti allo stesso gruppo originario cooperativistico.

Testo vigente dal 5 agosto 1938, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva

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urn:nir:stato:regio.decreto:1938-04-28;1165~art216 · fonte su Normattiva