Art. 230

[1]Il condomino, il quale non abbia riscattato l'alloggio a termini dell'art. 231 puo', nel caso di collocamento a riposo, di cambiamento di residenza, di mutamenti nello stato di famiglia o per altri gravi motivi, farne alienazione a chi si trovi nella condizione ed abbia i requisiti prescritti per divenire assegnatario, sempre che sul contratto stipulato fra le parti siano intervenuti il nulla osta della cooperativa ed il consenso della Cassa depositi e prestiti.

[2]L'esecuzione del contratto e' subordinata all'approvazione del Ministero dei lavori pubblici, previo accertamento e controllo delle effettive condizioni, modalita' e corrispettivi stipulati fra le parti.

[3]Analogamente e' consentita a favore di appartenenti alle categorie enumerate nell'art. 91, l'alienazione di alloggi cooperativi finanziati dall'Amministrazione delle ferrovie dello Stato.

[4]I successori del condomino hanno pure facolta' di alienare l'alloggio subordinatamente alla osservanza delle formalita' suddette.

[5]Contro il diniego di nulla osta della cooperativa e' ammesso ricorso al Ministro pei lavori pubblici.

Testo vigente dal 5 agosto 1938, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva

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urn:nir:stato:regio.decreto:1938-04-28;1165~art230 · fonte su Normattiva