Art. 91
Delle cooperative per costruzione ed acquisto di case popolari ed economiche mutuatarie della Cassa depositi e prestiti fanno parte esclusivamente:
- a)i dipendenti delle due Camere del Parlamento ((e della Corte Costituzionale;))
- b)gli impiegati civili di ruolo dello Stato;
- c)il personale militare e dei Corpi armati dello Stato, specificato nell'art. 156 del regio decreto 11 novembre 1923, n. 2395, nonche' il personale dei gradi corrispondenti del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza;
- d)i pensionati dello Stato godenti di assegno vitalizio;
- e)il personale di ruolo in servizio ed in pensione delle Ferrovie dello Stato;
- f)i pensionati dell'Opera di previdenza a favore degli impiegati dello Stato ed i loro superstiti non aventi diritto a pensione.
- g)i segretari comunali e provinciali, in servizio ed in pensione.26
Gli interventi su questo articolo(1)
Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.
L. 23 ottobre 1962, n. 1543
26La L. 23 ottobre 1962, n. 1543 ha disposto (con l'articolo unico, comma 1) che "All'articolo 91 del testo unico 28 aprile 1938, n. 1165, modificato con legge 1 marzo 1952, n. 113, e' aggiunta la lettera g) del seguente tenore: "g) il personale di ruolo in servizio ed in pensione dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato"".
Testo vigente dal 2 marzo 1966, tuttora in vigore · versione 30 su Normattiva