Art. 24

[1]Qualora nello stesso capoluogo di provincia o in uno stesso comune esista piu' di un ente od istituto per case popolari, ove se ne ravvisi la opportunita' e la convenienza, puo' esserne disposta la fusione.

[2]In caso diverso e' in facolta' del Ministro pei lavori pubblici stabilire quale di tali enti od istituti debba assumere la funzione di Istituto provinciale o di sezione di esso, conservando gli altri la propria personalita' giuridica.

Testo vigente dal 5 agosto 1938, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

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urn:nir:stato:regio.decreto:1938-04-28;1165~art24 · fonte su Normattiva