Art. 242
[1]Salvo le disposizioni degli articoli 95, 103, 104, 105 e 106, rimangono ferme le prenotazioni, assegnazioni e comunque l'attribuzione degli alloggi avvenute anteriormente alla pubblicazione del presente testo unico, sempre che non sia gia' stato proposto tempestivo ricorso.
[2]Rimangono parimenti ferme le procedure e le approvazioni espletate secondo la legge del tempo o in base a questa non occorrenti.
[3]In nessun caso e' consentita la revisione di situazioni perfezionatesi con contratto di mutuo individuale.
Testo vigente dal 5 agosto 1938, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva