Art. 95
[1]I requisiti per l'attribuzione di case costruite da cooperative ((, oltre quelli prescritti dall'articolo 31)) sono:
[2]((b) la residenza anagrafica o attivita' lavorativa esclusiva o principale nel comune o in uno dei comuni nell'ambito territoriale ove e' localizzato l'alloggio, ove per ambito territoriale si prende a riferimento quello individuato dalle delibere regionali di programmazione)).
[3]Il requisito di cui alla lettera a) deve esistere sia al momento della prenotazione sia a quello dell'assegnazione, salvo che per gli appartenenti alla categoria indicata alla lettera a) del successivo art. 97, per i quali e' sufficiente che esista al momento dell'iscrizione alla cooperativa.
[4]Le eventuali interruzioni nel possesso del requisito fra la data della prenotazione e quella dell'assegnazione non pregiudicano il diritto del socio.
[5]Il requisito di cui alla lettera b) del primo comma deve esistere alla data di iscrizione alla cooperativa ed a quella della prenotazione.
Testo vigente dal 1 gennaio 2006, tuttora in vigore · versione 38 su Normattiva