Art. 378
[1]Nella concessione degli alloggi deve darsi, di regola, preferenza agli impiegati forniti di minore stipendio. I coniugati con prole sono da preferirsi ai coniugati senza prole e questi ultimi a quelli non coniugati, salvo i casi speciali segnalati dalle Amministrazioni dello Stato per esigenze di servizio e quelli accertati direttamente dall'Istituto.
[2]Costituisce anche titolo preferenziale per l'impiegato a giudizio insindacabile dell'Istituto, il concorso delle seguenti condizioni:
- a)che sia trasferito da altra sede dove abitava una casa dell'Istituto oppure che l'ufficio cui l'impiegato appartiene sia stato trasferito ad altra sede per disposizione di legge;
- b)che sia privo di alloggio in locazione diretta;
- c)che abbia maggiore anzianita' di iscrizione nel registro delle prenotazioni.
[3]A parita' di condizioni, e' considerato titolo di preferenza la qualita' di mutilato, invalido di guerra, mutilato ed invalido per la Causa Nazionale, ex combattente.
[4]Nel caso di pensionati concorrenti ad alloggio sfitto, sara' preferito quello che in qualita' d'impiegato dello Stato sia stato inquilino dell'Istituto.
Gli interventi su questo articolo(1)
Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.
D.Lgs. Luogotenenziale 9 giugno 1945, n. 387
6Il D.Lgs. Luogotenenziale 9 giugno 1945, n. 387 ha disposto (con l'art. 2, comma 2) che "A parziale modifica di quanto stabilito negli articoli 312, 334 e 378 del testo unico approvato con R. decreto 28 aprile 1938, n. 1165, nella concessione degli alloggi dell'Istituto nazionale per le case degli impiegati dello Stato, delle casse economiche dell'Amministrazione delle ferrovie dello Stato e di quelle dell'Amministrazione delle poste e dei telegrafi deve darsi di regola la preferenza agli impiegati forniti di minore stipendio e che abbiano famiglia piu' numerosa, salvi i casi speciali segnalati dalle Amministrazioni dello Stato per esigenze di servizio".
Testo vigente dal 3 agosto 1945, tuttora in vigore · versione 6 su Normattiva