Art. 256
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[1]In deroga, alle disposizioni dell'art. 255 possono essere iscritti negli elenchi di cui all'articolo stesso i mutilati e gli invalidi di guerra ed i mutilati ed invalidi della Causa Fascista, purche' dimostrino di avere fissato il loro domicilio e la loro residenza nel Comune anteriormente all'11 settembre 1923, e per la citta' di Messina anteriormente al 31 gennaio 1926.
[2]Eguale beneficio spetta agli orfani di guerra che erano minorenni alla data dell'11 settembre 1924, sempre quando abbiano conservato domicilio e residenza nel comune ove era domiciliato il padre, e ne' essi ne' la madre siano proprietari di case od abbiano diritti a contributo o sussidio dello Stato.
[3]Agli effetti delle disposizioni di cui al precedente comma si considerano proprietari di case e come aventi titolo a contributo o a sussidio anche coloro che, comunque, ne abbiano fatto cessione od alienazione.
Testo vigente dal 5 agosto 1938 al 23 aprile 1965 · versione 0 su Normattiva