Art. 267
[1]Possono essere date in affitto per alloggio di privati che non ne abbiano diritto a norma delle disposizioni contenute nel presente capo, od anche per sede di pubblici uffici, le case rimaste disponibili per mancanza di richieste da parte degli aventi diritto.
[2]I locali di fabbricati gia' costruiti non utilizzabili che ad uso di negozio, potranno essere dati in affitto a quegli esercenti che ne facciano domanda, sentito il parere della Commissione di cui all'articolo 257.
Testo vigente dal 5 agosto 1938, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva