Art. 27
[1]((Il presidente degli Istituti autonomi provinciali e' nominato con decreto del Ministro per i lavori pubblici. Con lo stesso decreto puo' essere nominato un vice presidente, il quale sostituisce il presidente nei casi di impedimento ed assenza.
[2]Lo statuto di ogni Istituto determina il numero dei componenti il Consiglio di amministrazione, comunque non inferiore a cinque; il numero dei sindaci incaricati della revisione delle gestioni; le modalita' della loro nomina ed eventualmente le categorie nel cui ambito devono essere scelti.
[3]Per gli Istituti siti in province il cui capoluogo ha una popolazione superiore ai 350 mila abitanti, fa parte del Consiglio di amministrazione anche un rappresentante della Cassa depositi e prestiti.
[4]Il presidente, il vicepresidente ed i consiglieri durano in carica quattro anni e possono essere riconfermati.
[5]Ove ricorrano gravi motivi, il Ministro per i lavori pubblici, puo', con decreto, revocare il presidente dall'incarico e sciogliere il Consiglio di amministrazione)).
Testo vigente dal 30 marzo 1952, tuttora in vigore · versione 15 su Normattiva