Art. 27
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[1]Il presidente dei singoli istituti autonomi provinciali e' nominato con decreto Reale su proposta del Ministro pei lavori pubblici. Con lo stesso decreto potra' essere nominato un vice presidente il quale sostituira' il presidente nei casi d'impedimento o di assenza.
[2]Lo statuto di cui all'art. 23 determinera': il numero dei componenti il consiglio di amministrazione, comunque non inferiore a cinque; il numero dei sindaci incaricati della revisione delle gestioni; le modalita' della loro nomina ed eventualmente le categorie entro le quali devono essere scelti.
[3]Il presidente, il vice presidente ed i consiglieri durano in carica quattro anni e possono essere riconfermati.
[4]Le attribuzioni del presidente e del consiglio di amministrazione sono precisate da norme emanate dal Governo del Re.
Testo vigente dal 5 agosto 1938 al 11 febbraio 1942 · versione 0 su Normattiva