Art. 27
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[1]((Il presidente dei singoli istituti autonomi provinciali e' nominato con decreto del Ministro per i lavori pubblici. Con lo stesso decreto potra' essere nominato un vice presidente il quale sostituira' il presidente nei casi di impedimento o di assenza.
[2]Lo statuto di sui all'art. 23 determinera': il numero dei componenti il Consiglio di amministrazione, comunque non inferiore a cinque; il numero dei sindaci incaricati della revisione delle gestioni; le modalita' della loro nomina ed eventualmente le categorie entro le quali devono essere scelti.
[3]Il presidente, il vice presidente ed i consiglieri durano in carica quattro anni e possono essere riconfermati)).
Testo vigente dal 11 febbraio 1942 al 30 marzo 1952 · versione 2 su Normattiva