Art. 279

[1]L'Ente edilizio e' amministrato da un Consiglio di amministrazione composto come appresso:

[2]il Podesta' di Reggio Calabria, presidente;

[3]il segretario della Federazione provinciale fascista di Reggio Calabria;

[4]un rappresentante per ciascuno dei Ministeri dell'interno, delle finanze e dei lavori pubblici, da nominarsi con decreti dei rispettivi Ministri.

[5]Il Consiglio di amministrazione puo' essere sciolto con decreto Reale, su proposta del Ministro per i lavori pubblici, sentiti i Ministri per l'interno e per le finanze, e l'amministrazione dell'Ente in tal caso, viene affidata, con lo stesso decreto, ad un Commissario governativo.

Testo vigente dal 5 agosto 1938, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva

Spiegazione

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urn:nir:stato:regio.decreto:1938-04-28;1165~art279 · fonte su Normattiva