Art. 279
[1]L'Ente edilizio e' amministrato da un Consiglio di amministrazione composto come appresso:
[2]il Podesta' di Reggio Calabria, presidente;
[3]il segretario della Federazione provinciale fascista di Reggio Calabria;
[4]un rappresentante per ciascuno dei Ministeri dell'interno, delle finanze e dei lavori pubblici, da nominarsi con decreti dei rispettivi Ministri.
[5]Il Consiglio di amministrazione puo' essere sciolto con decreto Reale, su proposta del Ministro per i lavori pubblici, sentiti i Ministri per l'interno e per le finanze, e l'amministrazione dell'Ente in tal caso, viene affidata, con lo stesso decreto, ad un Commissario governativo.
Testo vigente dal 5 agosto 1938, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva