Art. 276

[1]Il patrimonio amministrato dall'Ente edilizio e' costituito:

  • a)dalle aree, dalle baracche, dai padiglioni e dai diritti ceduti dallo Stato al comune di Reggio Calabria a norma degli articoli 54, 55 e 66 del testo unico 19 agosto 1917, n. 1399, salvi i diritti riservati allo Stato, e dai beni espropriati a norma dell'art. 123 del citato testo unico;
  • b)dalle baracche e dai padiglioni ad uso alloggio degli impiegati civili dello Stato, esclusi quelli di pertinenza della Amministrazione delle ferrovie dello Stato;16
  • c)dalle case degli impiegati dello Stato costruite e da costruire in Reggio Calabria ai termini della lettera b) dell'articolo 17 del testo unico 19 agosto 1917, n. 1399;16
  • d)dalle case economiche e popolari costruite e da costruire in Reggio Calabria con fondi propri o somministrati dallo Stato. Tali case sono di proprieta' del comune e non possono essere affittate che a persone residenti nell'antico centro di Reggio Calabria.

[2]La gestione delle baracche comprende quelle costruite dal comune o da qualunque amministrazione dello Stato anche su suoli comunali.

Gli interventi su questo articolo(1)

Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.

L. 18 dicembre 1952, n. 3860

16

La L. 18 dicembre 1952, n. 3860 ha disposto (con l'art. 1, comma 3) che "Sono trasferite in proprieta' dell'Istituto nazionale per le case degli impiegati dello Stato, le case, le baracche, i padiglioni di cui alle lettere b) e c) dell'art. 276 del testo unico delle disposizioni sull'edilizia popolare ed economica approvato con regio-decreto 28 aprile 1938, n. 1165, escluso quanto di pertinenza dell'Amministrazione delle ferrovie dello Stato".

Testo vigente dal 6 febbraio 1953, tuttora in vigore · versione 16 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

Spiegazione generata

Un modello riformula il testo della norma. Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:regio.decreto:1938-04-28;1165~art276 · fonte su Normattiva