Art. 120

[1]Formalita' relative all'esperimento dell'asta

[2]La giunta provinciale adotta le deliberazioni previste dall'art. 21 entro il 31 maggio dell'ultimo anno del decennio. Entro il 1 luglio l'avviso d'asta e' pubblicato nel Foglio degli annunzi legali della provincia, in quelli delle province contermini e nella Gazzetta Ufficiale ed e' affisso nell'albo pretorio dei relativi comuni capoluoghi delle province stesse. L'asta e' presieduta dal prefetto o da un suo delegato, assistito, con funzioni di segretario, dal segretario della provincia. 6

Gli interventi su questo articolo(1)

Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.

D.P.R. 28 gennaio 1988, n. 43

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Il D.P.R. 28 gennaio 1988, n. 43 ha disposto (con l'art. 130, comma 1) che sono abrogate, dalla data di entrata in funzione del servizio, fatto salvo quanto stabilito negli articoli 116, 118 e 199, le disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica 15 maggio 1963, n. 858.

Testo vigente dal 1 marzo 1988, tuttora in vigore · versione 7 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

Spiegazione generata

Un modello riformula il testo della norma. Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1963-05-15;858~art120 · fonte su Normattiva