Art. 120
[1]Formalita' relative all'esperimento dell'asta
[2]La giunta provinciale adotta le deliberazioni previste dall'art. 21 entro il 31 maggio dell'ultimo anno del decennio. Entro il 1 luglio l'avviso d'asta e' pubblicato nel Foglio degli annunzi legali della provincia, in quelli delle province contermini e nella Gazzetta Ufficiale ed e' affisso nell'albo pretorio dei relativi comuni capoluoghi delle province stesse. L'asta e' presieduta dal prefetto o da un suo delegato, assistito, con funzioni di segretario, dal segretario della provincia. 6
Gli interventi su questo articolo(1)
Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.
D.P.R. 28 gennaio 1988, n. 43
6Il D.P.R. 28 gennaio 1988, n. 43 ha disposto (con l'art. 130, comma 1) che sono abrogate, dalla data di entrata in funzione del servizio, fatto salvo quanto stabilito negli articoli 116, 118 e 199, le disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica 15 maggio 1963, n. 858.
Testo vigente dal 1 marzo 1988, tuttora in vigore · versione 7 su Normattiva